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Efficacia negativa dei sieri

23/05/22

È stata presentata alla Corte Costituzionale un atto a firma dell’avvocato Angelo Di Lorenzo e del professore Augusto Sinagra, corredato di diverse Opiniones Amicus Curie1 e, soprattutto, da una Relazione Scientifica sulla quale si basa la tesi di invalidazione degli obblighi sui sieri sperimentali anti-covid perché dimostra l’assoluta divergenza fra la ratio di questi e la loro effettiva resa.

Questa relazione (scaricabile QUI) è firmata dal dr.Sandro Sanvenero, presidente dell’ordine degli odontoiatri di La Spezia, dal dr.Alberto Donzelli, dal prof.Vanni Fraiese, assurto all’onore delle cronache ancora di più con la sua recente sospensione, dalla dr.ssa Patrizia Gentilini, e dal dr.Eugenio Serravalle.

In questa ci dicono che “non era mai accaduto che fosse imposto un trattamento sanitario obbligatorio preventivo, qual è la vaccinazione, con un farmaco che ha ricevuto “solo” autorizzazione condizionata; cioè con fase 2 e 3 della sperimentazione clinica durata pochi mesi, anziché durare 5-7 anni (circa 2 anni per la fase 2, 3-5 anni per la fase 3)“, attestandone quindi il carattere incontrovertibilmente sperimentale.

Pur giocando in campo avverso, e accettando il ribaltamento per cui si antepone al diritto individuale l’interesse generale, cosa che, da non giurista, mi crea attacchi allergici rilevanti, ci rimarcano che “la prima delle condizioni definite dalla Consulta per la compatibilità costituzionale dell’obbligo, cioè: “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”, condizione che dimostrano non soddisfatta:

Come si vedrà, nel medio termine “gli altri” sarebbero all’opposto meglio tutelati proprio senza vaccinazioni universali della popolazione“.

In primo luogo, varie ricerche hanno documentato (aspetto spesso ignorato) che i vaccinati risultano per paradosso più contagiosi negli 8-14 giorni dopo alla vaccinazione“, inoltre in Qatar studi hanno dimostrato una “minor protezione antinfettiva (-5,3%; da -9,0 a -1,7%) nei 14 giorni seguenti l’inoculo” e “Soprattutto, la protezione dall’infezione, buona dopo i primi 14 giorni, declina però rapidamente nei mesi, quasi azzerandosi 5 mesi dopo la 2a dose, fino persino a invertirsi, con i soggetti completamente vaccinati meno protetti dall’infezione rispetto ai non vaccinati“.

Continuano con i dati svedesi da cui si evince fra l’altro che “L’efficacia pratica del vaccino Pfizer contro l’infezione sintomatica è svanita nel tempo, passando dal 92% nei giorni da 15 a 30 dopo la 2a dose fino alla perdita di efficacia significativa a partire dai 7 mesi“, per arrivare addirittura ad una efficacia negativa2: “Il grafico a lato riportato mostra l’effetto generale a 9 mesi, con una tendenza alla negativizzazione (cioè: più rischi ai limiti della significatività nei vaccinati rispetto ai non vaccinati)“.

Vengono riportati anche dati AIFA, coerenti con queste affermazioni, riguardanti la variante “delta“, “La pendenza della curva di discesa fa pensare che il declino della risposta immunitaria sia destinato ad accentuarsi in seguito“, in pratica il sistema immunitario peggiora apprezzabilmente a posteriori delle inoculazioni, “Un declino anche maggiore si è avuto nella popolazione ad alto rischio, con una discesa di un significativo -44% sotto al livello dei non vaccinati, a 8-9 mesi dalla 2a dose“.

Dall’Ontario (Canada) i dati rilevati dicono che la protezione da infezione sintomatica rispetto ai non vaccinati si attesta al 36% dopo 7 giorni e fino a meno di 2 mesi, al 12% tra 2 e meno di 4 mesi, e
intorno appena all’1% dai 6 mesi!!! in realtà si conferma esattamente quanto denunciato da the LANCET poco più di un anno fa. Dati ulteriormente confermati in Qatar.

Dati rilevati da una imponente ricerca inglese denotano l’inefficacia dei richiami che, dopo una brevissima e relativa efficacia, perdono la loro auspicata funzione con la stessa dinamica riscontrata per le prime dosi.

Negli Stati Uniti si rileva che “La protezione con Omicron e nei bambini di 5-11 anni declina ancor prima, come mostra una ricerca nello Stato di New York: dopo 45 giorni dalla 2a dose la protezione è già scesa a -41% sotto a quella dei non vaccinati“, da noi invece si legge che “Nei dati italiani riportati dall’ISS i bambini 5-11 anni vaccinati con 2 dosi nella settimana del 16 marzo si infettavano meno dei non vaccinati (-9%), ma nella successive sempre di più e in modo statisticamente significativo: +10%, +19, +21, +23, +25, +29, +33%“.

La negativizzazione dell’effetto è emersa con chiarezza anche dai dati ufficiali della Sanità pubblica Inglese […] vi è stata una continua progressione delle infezioni nei vaccinati rispetto ai non vaccinati“, leggendo direttamente la relazione troverete i grafici e i dati di questa “impressionante progressione“, QUI invece la fonte diretta. “Resta in campo l’ipotesi di un deterioramento del sistema immunitario […] con importante incidenza negativa sullo stato di salute di chi è soggetto al trattamento“, addirittura i vaccinati con tripla dose hanno superato di 3,15 volte i casi positivi tra i non vaccinati.

…per il principio di precauzione, si dovrebbe subito frenare la spinta a booster universali.

Si parla di Efficacia Negativa2 e quindi i medico sostengono che “l’argomento si rovescia nel suo opposto: nel medio termine gli altri sarebbero meglio tutelati proprio senza una vaccinazione universale della popolazione generale“!

l’obbligo vaccinale dei sanitari imposto dal DL 44/21, convertito nella L.76/21 e dal DL 52/21 convertito nella L. 87/21 con la “ratio” di prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 è proprio qui che frana malamente, le conoscenze scientifiche che vengono documentate dimostrano che questi sieri non hanno nessuna capacità di prevenire l’infezione anzi, si dimostrano addirittura controproducenti, paradossalmente espongono a rischi maggiori i pazienti fragili che si prefiggono di tutelare.

Un effetto negativo che cresce ad ogni dose successiva, quarta compresa, che peraltro sembra addirittura accelerare questo deleterio processo.

Inutile inoltre vaccinare i guariti dal covid, efficacia minima e discutibile e con un bilancio rischi/benefici inaccettabile anche solo da valutare.

A questo punto passano a valutare la seconda condizione della Corte Costituzionale che rende una legge che imponga un trattamento sanitario compatibile con l’Art. 32 della Costituzione e cioè:
se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (Sentenza n. 258/94).

Parliamo dunque di effetti avversi, dai dati EudraVigilance il CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa) siciliano si esprime nella sua sentenza così: “la maggior parte degli effetti collaterali, elencati nel data base, evidenziano sintomi modesti e transitori”, ma che in “tale elencazione rientrano, evidentemente, anche patologie gravi, tali da compromettere, in alcuni casi irreversibilmente, lo stato di salute del soggetto vaccinato, cagionandone l’invalidità o, nei casi più sfortunati, il decesso. È, quindi, da dubitarsi che farmaci a carico dei quali si stiano raccogliendo segnalazioni su tali effetti collaterali soddisfino il parametro costituzionale sopra richiamato… il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio a una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell’imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all’ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini “sacrificabili”)

Vengono poi evidenziate le differenze impressionanti delle segnalazioni, sugli stessi identici farmaci sperimentali, fra la sorveglianza passiva e quella attiva con una gravissima sottostima delle reazioni avverse per la prima, adottata dal nostro SSN, “il Report AIFA riporta ~640 volte meno segnalazioni di v-safe“, ma questa è poca roba perché sulle reazioni gravi si evidenzia addirittura che:

v-safe riporta ~1.250 volte più reazioni avverse severe rispetto al Rapporto AIFA

Le analisi dei dati proseguono al punto che leggiamo “la rappresentazione della sicurezza dei vaccini a mRNA offerta dal Rapporto annuale AIFA è lontanissima dalla realtà“.

i medici sottolineano poi che questi obblighi non sono mai stati considerati per altri fattori di rischio individuali, che gli eventuali benefici dovrebbero essere pesati rispetto ai possibili danni, l’illogicità di vaccinare i soggetti guariti, per poi concludere testualmente così:

Si auspica che, quando la Corte Costituzionale esaminerà l’ordinanza di rinvio in questione, rilevi la non costituzionalità dell’obbligo vaccinale non solo per i validi argomenti sollevati dal CGA della Regione Siciliana e qui arricchiti, ma anche per la non compatibilità con la prima delle condizioni poste nella sentenza n. 258/1994 della Corte Costituzionale stessa, perché il trattamento non è efficacemente diretto “anche a preservare lo stato di salute degli altri”, anzi nel medio periodo rischia di risultare controproducente a tale scopo“.

Ritengo questa coraggiosa relazione dirompente per la narrazione imperante, dati che vanno a costituire il fondamento scientifico della richiesta dell’atto citato all’inizio dell’articolo che chiede alla Consulta guidata da Giuliano Amato, di:

  • accertare e dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. n. 44/2021 (convertito il L. n. 76/2021), per contrasto con gli artt. 3, 4, 11, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione, poiché l’obbligo vaccinale non soddisfa i requisiti di efficacia per la salute pubblica e di sicurezza per la salute dell’obbligato per violazione del principio di ragionevolezza sotto i profili di attualità, concretezza, proporzionalità ed adeguatezza alle condizioni sanitarie ed alle evidenze scientifiche, sia della misura sia delle sanzioni.
  • accertare e dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, D.L. n. 44/2021 (convertito in L. n. 76/2021), per violazione dell’art. 32 comma 2 in relazione al superamento del limite esterno del rispetto della persona umana.
  • accertare e dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021 per contrasto con gli artt. 3, 4, 11, 32 e 117 della Costituzione in relazione alla violazione delle norme comunitarie e dei trattati internazionali.

Mi auguro che il pubblico segua il più possibile questa vicenda.

da PlaymasterNews

In copertina frame dal film “Essi vivono” (They Live), 1988, John Carpenter.

1. Quella dell’amicus curiae (o amicus curiæ) è una figura giuridica tipicamente presente nell’ordinamento statunitense, ma non solo. La locuzione, frutto del cd. “legal Latin“, si traduce letteralmente: “amico della corte”. Con questa espressione si fa generalmente riferimento all’intervento in giudizio di un soggetto terzo (o anche di una pluralità di soggetti), non parte in causa, qualificato a fornire un parere (o più genericamente informazioni) per assistere una corte. Il parere è solitamente presentato in forma scritta (di memoria o di saggio su un argomento che riguarda il caso) e la decisione sull’ammissibilità dello stesso spetta alla corte. In ogni caso, taluni specifici aspetti possono variare in base alla legislazione di riferimento.

2. Nel caso di un vaccino, Efficacia Negativa significa che la persona vaccinata ha più probabilità di essere infettata rispetto ai non vaccinati.

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Illustrazioni Federica Macera