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Poteri speciali, ancora!…

11/09/22

È stato ieri, sabato 10 settembre, che mi è stato segnalato il DPCM del 1° agosto 2022 n°133, decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anno 153 n°211 di venerdì 9 settembre 2022.

Questo decreto, questo atto amministrativo di un governo dimissionario ― purtroppo solo in teoria vincolato alla ordinaria amministrazione ― entrerà in vigore passati 15 giorni dalla pubblicazione, il 24 settembre.

Curiosamente quella data rappresenta pure la vigilia di elezioni politiche molto discusse a causa dell’ostruzionismo, palese e colpevole, nei confronti dei partiti alternativi (spesso solo sedicenti) al deleterio status quo. Elezioni peraltro attesissime dopo anni di sistematica distruzione di ogni principio di civiltà e di funzionamento democratico a favore di un marcato autoritarismo.

dalla Gazzetta Ufficiale anno 153 n°211

Il fatto che un governo dimissionario, responsabile di atti assai discutibili e gravi, fautore di stati di emergenza forzatissimi, responsabile di una gestione sanitaria e bellica contrarie ai reali interessi della nazione, decida, peraltro con un atto amministrativo autonomo, sottratto alla discussione democratica, una ulteriore e fragorosa svolta autoritaria, mi lascia sbigottito.

Ancora peggio, mi lascia sbigottito il tonfo sordo di un tale atto nella pubblica opinione e, ancor prima, l’assenza di clamore sulla stampa e nell’informazione tutta, che quella pubblica opinione formano evidentemente così male.

Ne ho parlato immediatamente con l’avvocato Roberto Martina, segretario di Avvocati Liberi, associazione che si è distinta in questi anni come uno dei rari coriacei baluardi opposti a una deriva autoritaria ingiustificata e irrituale nei confronti dei codici e delle prassi democratiche.

Attualmente, e grazie a loro, pende un giudizio di legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali promosso alla Corte Costituzionale del dimissionario Giuliano Amato. Intervistai Roberto su questo argomento insieme al professore Augusto Sinagra e al presidente di Avvocati Liberi, l’avvocato Angelo De Lorenzo, che con lui compongono il collegio difensivo.

Vediamo allora nella sostanza questo ennesimo DPCM emergenziale, vediamo cosa ci rivela la competente analisi che ci offre Roberto Martina delle sette pagine pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Premesso che il provvedimento è dell’altro ieri e necessita di ulteriore studio, questo DPCM ci ricorda inevitabilmente tutti quelli con cui Conte ha adottato le misure più afflittive e incostituzionali e tuttavia si distingue addirittura in peggio rispetto a quelli“, inizia, e pure molto male, per il governo. inoltre “Oggi le Camere sono sciolte e questo governo non ha alcuna copertura politica se non quella che gli residuerebbe per il disbrigo degli affari correnti“.

Poi analizza il provvedimento nella sua essenza “Il dispositivo giuridico prescelto (DPCM  – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) è un atto amministrativo che prevede esclusivamente il visto del Guardasigilli ma non anche il controllo preventivo del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica che deve firmarlo e, soprattutto, quello del Parlamento in sede di conversione, come per i decreti. Si tratta di circostanze fondamentali se consideriamo che il provvedimento amministrativo in questione va a modificare il regolamento contenuto in un decreto (DL n. 21/2012) che è fonte di rango superiore e che avrebbe quindi necessitato di una fonte normativa almeno dotata della stessa forza per una sua modifica“.

Roberto Martina incalza “In questo interregno senza Parlamento, e quindi senza i controlli che sono espressione della sovranità popolare e della divisione dei poteri, vengono anche modificati precedenti atti amministrativi (DPR n. 35/2014, n. 86/2014 e DPCM n. 179/2020) sulla disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali introducendo una serie di novità di rilievo“.

In seguito passa a sottiolineare alcune di queste rilevanti novità “Tra le tante che meritano approfondimento, la prima che mi è balzata agli occhi è il comma 4 dell’articolo 2 perché estende l’iniziativa per azionare i decreti per poteri speciali anche a dicasteri come il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, quello della transizione ecologica, per l’informazione e l’editoria, per l’innovazione tecnologica e transizione digitale oltre, manco a dirlo, quello della salute. A cosa servono (…)?“.

DPCM del 1° agosto 2022 n°133 comma 4 dell’articolo 2

Continua “La seconda è che nessuno dei componenti del Gruppo di coordinamento e del dipartimento amministrativo (artt. 3 e 4) è di estrazione schiettamente politica, Si tratta di boiardi amministrativi di Stato che potranno attivarsi a piacimento e non potranno essere sostituiti prima della formazione del nuovo Governo a seguito dell’insediamento delle nuove Camere“.

Ancora “[…] lo zelo con il quale viene rassicurata la UE (art. 8). La Commissione ha diritto di vedersi notificare le iniziative per l’esercizio dei poteri speciali prima della loro adozione e di richiedere informazioni integrative. Nelle premesse del decreto vi è poi uno specifico riferimento alla volontà di modificare il testo del DPCM 6 agosto 2014 (recante «disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni) nel senso di rinforzare gli asset industriali di difesa e sicurezza da aggressioni societarie ostili“.

Da sottolineare inoltre la segretezza che viene assicurata tramite questo decreto alle azioni dell’esecutivo “il tutto viene coperto da una sorta di segreto di stato sulle informazioni e notizie che hanno dato causa al processo decisionale che culmina con l’adozione dei poteri speciali, con tutto ciò che questo comporta in termini di impossibilità di verifica e impugnazione dei provvedimenti di adozione dei poteri speciali per vizio di motivazione dell’atto amministrativo“.

Roberto purtroppo conferma la correttezza delle mie impressioni, conferma che siamo presenza di “un provvedimento amministrativo che potenzia alcuni dispositivi amministrativi dell’esecutivo che hanno e potranno avere una enorme penetrazione e portata e che sembrano cuciti per affrontare la prossima emergenza. Il fatto poi che entri in vigore il giorno prima delle elezioni politiche del 25 settembre può solo confermarci che l’esecutivo, espressione della vecchia maggioranza, abbia voluto assicurarsi questi poteri anche per i prossimi mesi fino alla formazione di quello nuovo“.

Ho voluto chiedere l’autorevole parere di un giurista per non cadere in una lettura errata del decreto che, e di questo mi rammarico, viene perfettamente confermata da chi ha i mezzi sufficienti per effettuarla correttamente.

Ringrazio l’avvocato Roberto Martina del tempo che ha dedicato a studiare la norma e poi fornirci il suo parere, prima professionale e poi di cittadino.

Devo registrare. ancora una volta, una ennesima, decisa sterzata verso un autoritarismo intollerabile, destinalo esclusivamente ad alimentare ulteriori restrizioni ai diritti naturali come a quelli positivi, per giunta, e paradossalmente, da parte di un governo tecnico e dimissionario.

Immagine di copertina presa da YouTube

Pubblicato su PlaymasterNews

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Illustrazioni Federica Macera

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  1. […] Mario Biglietto, 12 set 2022 […]

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